CACCIA. ABBATTIMENTO CORMORANI E UTILIZZO DELL’ARCO PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI, RESPINTE DUE PETIZIONI POPOLARI

Parere negativo della commissione Politiche economiche: entrambi i documenti “contraddicono la legge regionale, le prescrizioni comunitarie e i pareri espressi dall’Ispra”

09/09/2015 17:08

La commissione Politiche economiche ha preso in esame due petizioni popolari, finalizzate a richiedere modifiche alla normativa regionale in merito, rispettivamente, alla autorizzazione di piani di abbattimento della specie Cormorano e all’introduzione dell’utilizzo dell’arco per il prelievo della fauna ungulata. Entrambe le petizioni hanno ricevuto parere negativo. Nel primo caso, il parere negativo è stato votato dai consiglieri Pd, Sel, Ln, Fdi-An, con l’astensione di M5s; nel secondo, si è riscontrato il voto unanime dei commissari dei cinque Gruppi presenti.

Il Cormorano è specie protetta sia per la legge nazionale che per la Direttiva Uccelli dell’Ue; pertanto può essere prelevato solo in regime di deroga a fronte di gravi e ripetuti danni. Il prelievo in deroga può essere fatto solo con il parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra), già Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs); finora, a fronte di simili richieste l’Ispra ha sempre espresso parere negativo. Inoltre, le eventuali deroghe possono essere disposte dalle Regioni, con atto amministrativo, solo “in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati”. Tali deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. Nel documento approvato dalla Commissione è scritto che “tutto ciò che è di competenza della Regione Emilia-Romagna (e delle Province) è stato fatto, anche sollecitare più volte la stesura di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Ambiente”, e che “un intervento normativo non cambierebbe il quadro nazionale ed europeo e andrebbe contro quanto previsto dalla legge nazionale, peraltro così modificata per chiudere una procedura di infrazione già arrivata a sentenza di condanna”.

Non dissimili le argomentazioni alla base del secondo pronunciamento della Commissione. La petizione chiedeva di modificare l’art. 19 del Regolamento regionale n.1/2008 sulla gestione degli ungulati con l’inserimento dell’uso dell’arco per l’abbattimento degli ungulati nei “piani di controllo”. L’esercizio dell’attività venatoria con l’utilizzo dell’arco fu oggetto di valutazione quando si procedette ad approvare l’attuale legge regionale (8/1994, modificata con la 6/2000) e, a differenza di quanto previsto in altre Regioni, qui venne introdotto il divieto dell’utilizzo dell’arco per attività venatoria.

L’eventuale reintroduzione della caccia con l’arco sul territorio emiliano-romagnolo, si legge nella relazione approvata in Commissione, “richiede un approfondito e preliminare studio di contesto, una valutazione critica delle esperienze conosciute, la messa a punto di puntuali e selettivi percorsi abilitanti, la preliminare sperimentazione della pratica e in ogni caso un adeguato confronto con l’insieme dei portatori di interesse”. Per questo, si ritiene “non condivisibile” la richiesta “di consentire, anche con l’utilizzo dell’arco, l’esercizio dell’attività venatoria secondo modalità di tempo e di luogo identiche a quelle già previste per l’uso del fucile”.

(Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: http://www.assemblea.emr.it/attivita-legislativa)

(rg)

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