Potenziati i diritti delle vittime di reati e dei loro familiari nell’UE
24.11.2015
La Direttiva sui diritti delle vittime istituisce una serie di diritti vincolanti per le vittime di reati e impone agli Stati membri obblighi chiari al fine di assicurarne la messa in pratica.
Le norme si applicano a tutti i cittadini vittime di reati nell’UE, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal paese europeo nel quale si svolge il procedimento penale.
La direttiva garantisce che le persone vittime di reati siano riconosciute, possano accedere alla giustizia, essere trattate con rispetto e ricevere adeguata protezione.
Con questo provvedimento l’UE intende rafforzare notevolmente i diritti delle vittime e dei loro familiari per quanto riguarda informazione, assistenza e protezione e i diritti processuali nel procedimento penale.
La Direttiva prevede inoltre che gli Stati membri garantiscano un'adeguata formazione in relazione alle esigenze delle vittime per gli operatori e i funzionari che entrano in contatto con le vittime e incentivano la cooperazione tra Stati membri e la coordinazione dei servizi nazionali sulle loro azioni relative ai diritti delle vittime di reato.
Ecco alcuni elementi principali dei nuovi diritti:
- Diritti dei familiari delle vittime - I familiari delle vittime decedute godranno degli stessi diritti delle vittime dirette, come il diritto all’informazione, all’assistenza e alla compensazione.
- Diritto all’informazione - Le autorità nazionali devono fornire alle vittime una serie di informazioni sui loro diritti e sulle forme di assistenza di cui possono usufruire. Tali informazioni devono essere comunicate sin dal primo contatto con l’autorità competente e senza indugio.
- Diritto all’assistenza - Gli Stati membri devono garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi di assistenza e le autorità devono agevolare il ricorso a tali servizi.
- Diritto di prendere parte al procedimento penale - Le vittime avranno un ruolo più attivo nei procedimenti penali. Avranno il diritto di essere ascoltate e informate sulle diverse fasi del procedimento. Qualora non siano d’accordo con una decisione di non luogo a procedere, avranno il diritto di impugnarla. Inoltre, le vittime hanno diritto alla compensazione e, per i sistemi giudiziari nazionali che prevedano provvedimenti di giustizia riparatoria, sono state istituite norme per far sì che le vittime possano fruire di tali misure in maniera sicura.
- Diritti alla protezione - Occorre difendere le vittime sia dagli autori di reati che dal sistema stesso di giustizia penale. Tali norme dell’UE devono essere ora recepite e applicate da tutti gli Stati membri. Inoltre, dal momento che molti dei diritti stabiliti dalla direttiva sono chiari e precisi, i singoli cittadini possono appellarsi direttamente ad essi nei tribunali nazionali anche qualora il loro Stato membro non abbia ancora recepito pienamente la direttiva nel diritto nazionale.
Strumenti legislativi e giuridici- Per garantire un livello minimo di diritti alle vittime di reati in tutti gli Stati membri, l'Unione europea ha adottato diversi strumenti legislativi e giuridici stabilendo norme comuni mirate a tutelare e assistere le vittime di reato: strumenti orizzontali che trattano dei diritti delle vittime in generale, diversi strumenti specifici sulle misure di protezione e sul risarcimento danni dovuto alle vittime di reato nonché strumenti legislativi di diritto sostanziale concernenti la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di minori.
- La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
- Rispetto ai gruppi specifici di vittime, la legislazione dell'UE stabilisce inoltre protezione e assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e minori vittime di sfruttamento sessuale e pornografia minorile.
- Per quanto riguarda il rafforzamento della protezione di vittime di reati, l'UE ha adottato due strumenti che garantiscono il riconoscimento delle misure di protezione emesse in altri Stati UE. La direttiva sull'ordine di protezione europeo del 2011 e il regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile del 2013. Grazie a questi strumenti vittime e potenziali vittime possono avvalersi degli ordini di protezione o di restrizione emessi in uno Stato UE se viaggiano o si trasferiscono in un altro Stato UE. Entrambi gli strumenti sono applicabili nell'UE dall'11 gennaio 2015.
Per saperne di più:
https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime-65-it.do