Trattamenti sanitari, vaccinazioni, diritto alla salute delle persone minori di età (giugno 2013)

Sentenze Corte costituzionale

17.06.2013

In ordine cronologico:

Sentenza Corte costituzionale n. 107/2012

Massima n. 36289

Titolo
Salute (tutela della) - Assistenza - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Omessa inclusione, fra i destinatari della provvidenza, dei soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro morbillo, rosolia, parotite (MPR) - Violazione del principio solidaristico, del principio di eguaglianza in relazione ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, lesione del diritto alla salute - Illegittimità costituzionale, in parte qua .

Testo
Deve essere dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Infatti, in un contesto sociale di irrinunciabile solidarietà, tutti coloro che si sono uniformati ai comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica, imposti o anche solo sollecitati dalla collettività, tramite gli organi competenti, devono essere garantiti dalla previsione di una misura indennitaria, destinata a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo, nel caso in cui subiscano conseguenze pregiudizievoli per la loro salute. - In tema di vaccinazioni obbligatorie, vedi sentenze n. 307 del 1990, n. 132 del 1992, n. 118 del 1996 e n. 27 del 1998. - Sull'obbligo generale di solidarietà in materia, vedi sentenze n. 226 e n. 423 del 2000.

Ordinanza Corte costituzionale n. 87/2010

Massima n. 34414

Titolo
Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Norme della Regione Veneto - Sospensione degli obblighi vaccinali previsti da leggi statali solo per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 - Ritenuta disparità di trattamento tra cittadini a seconda che siano nati prima o dopo la data indicata nella norma regionale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui sospende l'obbligo di vaccinare i minori per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008. Il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie del giudizio principale, con riguardo non solo ai fatti verificatisi, alla data di nascita del minore coinvolto e alla tipologia della vaccinazione di cui si controverte, ma anche all'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, sulla cui legittimità è chiamato a giudicare. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare la plausibilità dell'asserzione svolta dal medesimo rimettente in punto di rilevanza, circa il fatto per cui «l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'obbligatorietà della vaccinazione per la figlia» dei ricorrenti. Inoltre, posto che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va motivata con riguardo all'oggetto del giudizio principale, è del tutto inverosimile, alla luce della competenza assegnata dalla legge al giudice di pace, che tale oggetto sia costituito dall'accertamento dell'obbligo di sottoporre i minori a vaccinazione. Per l'affermazione che «la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore», v. la citata ordinanza n. 262/2004. Per la manifesta inammissibilità delle questioni determinata dal difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2009 e n. 211/2009.

Sentenza Corte costituzionale n. 438/2008

Massima n. 33086

Titolo

Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori e tutori - Affidamento alla Giunta regionale dei compiti di predisporre i moduli per il consenso e di individuare strumenti e modalità per favorire l'accesso ad ulteriori terapie - Violazione dei diritti fondamentali della persona, del diritto alla salute, dei livelli essenziali delle prestazioni nonché violazione di principi fondamentali in materia di "tutela della salute", rimessa alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21. La norma impugnata, da un lato, prevede che nella Regione Piemonte il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto; dall'altro, affida alla Giunta regionale il compito di regolare le modalità per il rilascio del suddetto consenso. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione; discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. Ma la Regione, con le norme oggetto di scrutinio, non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del suddetto consenso, in quanto l'art. 3, comma 1, impugnato, allorché individua i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati), nonché le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell'istituto nell'ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale. Anche i successivi commi dell'art. 3, in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1, si pongono in contrasto con i citati parametri costituzionali e vanno, pertanto, dichiarati illegittimi.

Ordinanza Corte costituzionale n. 262/2004

Massima n. 28684

Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica per i nuovi nati - Obbligatorietà per legge - Lamentata lesione del diritto alla salute del singolo - Carenza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.

Sentenza Corte costituzionale n. 423/2000

Massima n. 25733

Titolo

Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra i sottoposti a vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti trasfusionali ematici - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sussiste irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreparabile da trattamenti trasfusionali ematici rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, esclusivamente a favore dei quali la legge n. 210 del 1992 ha previsto il diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Infatti il raffronto tra la <> dell'obbligo legale (o l'<> al trattamento) da un lato, e la <> terapeutica del trattamento stesso, dall'altro, non e' produttivo nel senso dell'equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in una visione unificatrice perché solo le prime corrispondono a un interesse generale, che e' quello in base al quale e' costituzionalmente necessario che la collettività assuma su di sé una partecipazione alle difficoltà nelle quali può venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al perseguimento di tale interesse. Non e' pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - v. sentenza n. 27/1998, per la equiparazione della situazione dell'obbligo legale della vaccinazione a quella dell'incentivazione del trattamento nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. - v. altresì sentenza n. 226/2000 su analoga questione, nonché sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996 in tema di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica.

Massima n. 25734

Titolo

Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti sottoposti a vaccinazione (non obbligatoria) antiepatite b, a partire dal 1983 - Diritto all'indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificata differenziazione di trattamento, a fronte del riconoscimento del diritto all'indennizzo (con sentenza n. 27 del 1998) ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, alle condizioni ivi stabilite, a favore di coloro che siano stati sottoposti non obbligatoriamente a vaccinazione antiepatite B a partire dall'anno 1983, ovvero a seguito di una campagna legalmente promossa dall'autorità sanitaria per la diffusione di tale vaccinazione. Sussistono infatti anche per tali soggetti le condizioni che hanno indotto, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210. - v. anche sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996.

Sentenza Corte costituzionale n. 27/1998

Massima n. 23685

Titolo

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Omessa previsione per i vaccinati nel periodo di vigenza della l. n. 695 del 1959 - Pretesa violazione degli artt. 2 e 32 Cost. - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica), in quanto - posto che la vaccinazione antipoliomelitica e' stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che, anteriormente alla predetta legge, la legge 30 luglio 1959 n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione pur non imponendola come obbligo giuridico; e che non e' costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come e' possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative - non vi e' ragione di differenziare, dal punto di vista dell'anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. - S. nn. 307/1990, 118/1996. red.: S. Di Palma

Sentenza Corte costituzionale n. 118/1996

Massima n. 22329

Titolo

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda posteriore alla legge impugnata che ha istituito l'indennizzo stesso - Mancata previsione della decorrenza dell'indennizzo dal verificarsi del danno all'integrità' fisico-psichica o della conoscenza che di esso abbia l'avente diritto come invece previsto per i casi insorti successivamente alla entrata in vigore della legge impugnata - Pretesa incidenza sul diritto alla tutela della salute - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/1990 - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, e' stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalità n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma

Sentenza Corte costituzionale n. 258/1994

Massima n. 20856

Titolo
SALUTE (TUTELA DELLA) - LEGGI SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ANTIEPATITE, ANTIPOLIO, ECC. - ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI PREVENTIVI A TUTELA DEL SOGGETTO VACCINANDO CONTRO IL RISCHIO DI COMPLICANZE DA VACCINO - NORMATIVA SPECIFICA E PUNTUALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI (RISERVA DI LEGGE RISPETTO DELLA PERSONA UMANA) POSTE DALLA COSTITUZIONE RIGUARDO ALLA IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI E TRATTAMENTI SANITARI, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA ESULANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA'DELLE QUESTIONI - SOTTOLINEATA ESIGENZA DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n. 51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968 (rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e che la loro compatibilità con il precetto costituzionale di cui all' art. 32, Cost., postula - come precisato dalla Corte - il contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute della collettività e del diritto alla salute del singolo, non v'ha dubbio che l'eventuale introduzione di una disciplina normativa puntuale e specifica, a tutela di quest'ultimo, la quale - come richiesto dai giudici 'a quibus' - imponga la obbligatorietà di accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il rischio - sia pure percentualmente modesto - di lesioni all'integrità' psico-fisica dell' individuo per complicanze da vaccino, potrebbe realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i detti valori, implicante ineludibilmente l'intervento del legislatore. Infatti, l'adeguamento ai principi costituzionali delle attuali disposizioni - che gia' stabiliscono la doverosità di osservanza, in sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalità - dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed articolata normativa di carattere tecnico a livello primario - attesa la riserva di legge - e, nel caso, a livello secondario integrativo, nonché la fissazione di 'standards' di fattibilità anche in relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai poteri della Corte, che, tuttavia, non può esimersi dal richiamare l'attenzione del legislatore stesso sulla necessità di risolvere il problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di compatibilità con le esigenze della obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle l. 27 maggio 1991, n.165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5 marzo 1963, n. 292 e 20 marzo 1968, n. 419, sollevate per violazione dell'art. 32, Cost.). - In tema di compatibilità dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto di cui all' art. 32 Cost., v. S. nn. 218/1994, 307/1990, 132/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Sentenza Corte costituzionale n. 132/1992

Massima n. 18284

Titolo

A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - VACCINAZIONE DEI BAMBINI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DA PARTE DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE - PREVISTA IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DEL BAMBINO NON VACCINATO DALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ASSERITA INCOERCIBILITA' DELL'OBBLIGO IN FORMA SPECIFICA (CON CONSEGUENE VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E DEL DIRITTO DEL MINORE ALL'ISTRUZIONE) - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - RICONOSCIMENTO AL GIUDICE MINORILE DEL POTERE DI DISPORRE LA VACCINAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI GENITORI INADEMPIENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo

La previsione di una (mera) sanzione amministrativa, discrezionalmente determinata dal legislatore a carico dell'esercente la potestà genitoriale che non adempie all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomelitica entro il primo anno di vita, non esclude la possibilità che il giudice minorile (su ricorso del p.m., dei parenti, o d'ufficio) adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per l'attuazione in forma specifica dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volontà dei genitori: in tal modo dovendo ritenersi specificamente tutelata la salute del minore nonché il suo diritto all'istruzione, altrimenti compromesso dalla preclusione a frequentare la scuola dell'obbligo, prevista - a tutela della salute collettiva - nei confronti del bambino che non sia stato vaccinato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità della L. 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata - in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. - assumendo l'incoercibilità' dell'obbligo di vaccinazione del minore in caso di inadempimento dei genitori). - V. anche massima seguente; circa l'obbligo dell'operatore sanitario di segnalare i casi di omissione o rifiuto di vaccinazione, v. S. n. 26/1991.

Massima n. 18285

Titolo

B. LIBERTA' PERSONALE - TRATTAMENTI SANITARI COATTIVI - CONFIGURABILITA' COME TALE DELLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA DEL BAMBINO NON ANCORA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - ESCLUSIONE.

Testo

La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicché non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della libertà personale.

Massima n. 18286

Titolo

C. FILIAZIONE - POTESTA' DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORENNE - NATURA E LIMITI - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MINORILE DI PROVVEDIMENTI IDONEI A TUTELARE L'INTERESSE DEL MINORE IN SOSTITUZIONE O CONTRO LA VOLONTA' DEI GENITORI - INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEI GENITORI DELL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL BAMBINO ALLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA.

Testo

La potestà dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come libertà personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volontà dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.

Sentenza Corte costituzionale n. 307/1990

Massima n. 15627

Titolo

A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - FINALITA' E CONDIZIONI.

Testo

L'imposizione 'ex lege' di un trattamento sanitario non e' incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, e purché esso non incida negativamente - salvo che in misura temporanea e tollerabile - sullo stato di salute del soggetto.

Massima n. 15628

Titolo

B. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - DANNI RIPORTATI, A CAUSA DI ESSA, DAL VACCINATO O DA CHI LO ASSISTE - EQUA INDENNITA' A CARICO DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.

Testo

Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute - in relazione alle ragioni di (reciproca) solidarietà fra individuo e collettività - implica il riconoscimento di un equo ristoro in favore di chi - obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario che importi un rischio specifico, o prestando la relativa assistenza - subisca, per l'avverarsi del rischio, un danno ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 32 Cost. - la legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

Massima n. 15629

Titolo

C. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - DANNI DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE DOVEROSE CAUTELE E MODALITA' DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO 'EX' ART. 2043 COD. CIV..

Testo

Tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle dovute cautele e modalità - tra cui la comunicazione, all'interessato o a chi lo assiste, di adeguate informazioni circa i rischi verificabili e le precauzioni da adottare - il danno alla salute che ne deriva e' oggetto della tutela risarcitoria 'ex' art. 2043 cod. civ., la quale prescinde dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale. - S. nn. 88/1979, 184/1986.


Fonte:Corte costituzionale della Repubblica italiana