Sicurezza urbana (marzo 2017)

Giurisprudenza

27.03.2017

Selezione di massime giurisprudenziali recenti sui temi della sicurezza pubblica, sicurezza urbana  e relative ordinanze contingibili ed urgenti


Definizione di sicurezza pubblica

Corte costituzionale sentenza 1 luglio 2009, n.196
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il D.M. 5 agosto 2008, le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" previste dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, dovendosi ricondurre l'atto impugnato alla materia "sicurezza pubblica", di competenza esclusiva statale (in tal senso depongono: la titolazione del D.L. n. 92 del 2008 che si riferisce alla "sicurezza pubblica"; le premesse del provvedimento impugnato ove, da un lato, si fa espresso riferimento, come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lettera h, dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, si esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale).

 

Presidio del territorio da parte di volontari

Corte costituzionale sentenza 24 giugno 2010, n. 226
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio sociale". Infatti, in relazione a detta espressione "situazioni di disagio sociale" non risulta praticabile una lettura conforme al dettato costituzionale. La valenza semantica propria della locuzione "disagio sociale" - già di per sé assai più distante, rispetto a quella di "sicurezza urbana", dall'ambito di materia previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - si coniuga all'impiego della disgiuntiva "ovvero" ("eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale"), che rende palese l'intento del legislatore di evocare situazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle sottese dalla locuzione precedente. Sicché, il riferimento alle "situazioni di disagio sociale" contenuto nella disposizione impugnata si presenta come un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme impugnate di salvaguardia della sicurezza urbana, finendo per rendere incongrua la stessa disciplina da esse dettata. Gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole Forze di polizia (e non, invece, agli organi preposti ai servizi sociali) - previsioni tutte pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della "sicurezza urbana", intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito cittadino - perdono tale carattere quando venga in rilievo il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale, riconducibili alla materia di competenza legislativa regionale residuale "servizi sociali".

Corte costituzionale sentenza 22 luglio 2010, n. 274
In relazione al conflitto di attribuzione sollevato avverso il decreto Ministro dell'interno attuativo delle norme statali che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni di cittadini per la segnalazione agli organi competenti di situazioni di "disagio sociale", va dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'interno, adottare il Decr. 8 agosto 2009, recante "Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", nella parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale, con conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio sociale", l'art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "ovvero del disagio sociale," e l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole ", ovvero situazioni di disagio sociale", del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009. Premesso che l'atto impugnato richiama, quanto al concetto di "sicurezza urbana", la definizione offerta dal D.M. 5 agosto 2008 (art. 1, comma 2), mentre non fornisce alcuna precisazione in ordine alla valenza del concetto alternativo di "disagio sociale", si deve concludere che - per le ragioni già indicate nella sentenza n. 226 del 2010 - la tesi delle ricorrenti non è fondata in rapporto alla prima delle due formule, mentre lo è rispetto alla seconda, in quanto comprensiva di interventi riconducibili alla materia "servizi sociali", di competenza legislativa regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Ne deriva che, per la parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di "situazioni di disagio sociale", l'atto impugnato viola anche il sesto comma dell'art. 117 Cost., che circoscrive la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di sua competenza legislativa esclusiva. Al fine di eliminare la rilevata lesione delle attribuzioni regionali, è sufficiente rimuovere i riferimenti alle "situazioni di disagio sociale" che compaiono nei commi 1 e 2 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 2 del decreto impugnato, con riguardo, rispettivamente, all'elenco delle associazioni di osservatori volontari, agli scopi e ai compiti di queste (l'ulteriore riferimento che figura nel quarto capoverso del preambolo ha carattere meramente descrittivo dei contenuti delle norme primarie attuate). Il discorso vale anche in rapporto alla ritenuta lesione del "principio di legalità", dato che tale ipotizzato profilo di illegittimità dell'atto resta, infatti, irrilevante in questa sede, qualora non ridondi in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Va poi escluso che l'atto impugnato sia tenuto comunque a prevedere forme di coordinamento con le Regioni, anche qualora l'attività degli osservatori volontari rimanga ristretta nell'ambito dell'"ordine pubblico e sicurezza"; infatti, l'art. 118, terzo comma, Cost., nel prevedere una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), non impegna indefettibilmente lo Stato a prevedere un simile coordinamento ogni qualvolta rechi disposizioni riferibili alle suddette materie. Con riguardo, infine, ai profili attinenti all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, che sarebbero inibiti al regolamento statale, in quanto non potrebbe comunque prevedere e disciplinare l'attività regionale di formazione, è sufficiente considerare che l'organizzazione dei suddetti corsi è configurata dalla norma come una mera facoltà delle Regioni e degli enti locali che vi abbiano interesse ("Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento..."), circostanza che esclude in ogni caso l'attitudine lesiva della previsione.

 

Ordinanze sindacali

Corte Costituzionale sentenza 07 aprile 2011 n. 115
È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in l. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione ", anche" prima delle parole "contingibili e urgenti". Tale disposizione - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 cost., poiché la p.a. può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, comma 1, cost., in quanto, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Restano assorbite le ulteriori censure (sentt. n. 8 del 1956, 4 del 1957, 4 del 1977, 150 del 1982, 290, 617 del 1987, 32 del 1991, 418 del 1992, 127 del 1995, 105, 307 del 2003, 190 del 2007, 32, 196 del 2009).

T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna) sez. II 08 febbraio 2016 n. 157
La tutela della pubblica incolumità, come ricavabile dall'art. 54, comma 4, del d. lg. n. 267 del 2000 in materia di ordinanze contingibili e urgenti, si realizza non solo attraverso l'eliminazione dei pericoli che la minacciano, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione, perché l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze extra ordinem, ben potendo tali ordinanze essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

T.A.R. Genova (Liguria) sez. I 27 gennaio 2016 n. 82
In base all'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, debbono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.

T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. III 16 novembre 2015 n. 2923
È certamente nel potere del sindaco emanare ordinanze extra ordinem allorché si verifichino situazioni eccezionali, impreviste ed imprevedibili come tali autonomamente idonee a ledere o mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (ivi compreso l'inquinamento atmosferico, o ambientale, o acustico), ma deve intendersi fermo il dovere-potere del Comune di tutelare e garantire la sicurezza urbana individuando, al fine, le misure più idonee ed adeguate; potere che si manifesta, in via "ordinaria", attraverso l'esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all'Organo consiliare.

Consiglio di Stato sez. V 23 settembre 2015 n. 4466
Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti possono essere emanate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Annulla TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 679 del 2015.

T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I 23 maggio 2015 n. 530
Ai sensi dell'art. 54, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000 e con la finalità di prevenire e rimuovere gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco, in funzione di Ufficiale del Governo, può emanare, per mezzo di un atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

T.A.R. Ancona (Marche) sez. I 09 gennaio 2015 n. 16
Il potere di ordinanza attribuito al Sindaco in qualità di ufficiale di governo dall'art. 54, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 postula la contingibilità e urgenza delle misure rivolte a prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con la conseguenza che può essere esercitato anche in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Consiglio di Stato sez. IV 12 giugno 2014 n. 3001
L'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem ex art. 54 comma 2, t.u. enti locali approvato con d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Annulla TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2699 del 2009

Consiglio di Stato sez. V 03 giugno 2013 n. 3024
L'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem ex art. 54 comma 2, T.U. enti locali approvato con d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. (Conferma Tar Basilicata, n. 539 del 2002).

T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I 23 maggio 2013 n. 294
Presupposti per la legittima adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile e urgente sono un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; la contingibilità, cioè una situazione imprevedibile ed eccezionale, che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.

T.A.R. Genova (Liguria) sez. I 19 aprile 2013 n. 702
In caso di ordinanza contingibile ed urgente, trattandosi di un provvedimento atipico di carattere "extra ordinem" non disciplinato in modo puntuale dalla legge, non può derogare alle norme costituzionali e comunitarie ed anche ai principi generali dell'ordinamento giuridico, come quello comunitario del rispetto del criterio della proporzionalità, nel senso che la tutela dell'interesse pubblico sotteso (incolumità pubblica e/o sicurezza urbana) deve essere perseguita, oltre che facendo uso dei precetti della logica e dell'imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi tutta l'attività amministrativa, con strumenti idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti (tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza urbana), senza eccedere, utilizzando misure non necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, e perciò cercando di incidere sui soggetti privati nella misura strettamente necessaria, provocando così il minor sacrificio possibile dei contrapposti interessi privati.

T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I 8 marzo 2013 n. 186
Per sicurezza urbana s'intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I 05 dicembre 2012 n. 557
L'ordinanza contingibile ed urgente, essendo un provvedimento atipico di carattere "extra ordinem" non disciplinato in modo puntuale dalla legge, non può derogare alle norme costituzionali e comunitarie ed anche ai principi generali dell'ordinamento giuridico, come quello comunitario del rispetto del criterio della proporzionalità: pertanto, la tutela dell'interesse pubblico sotteso (incolumità pubblica e/o sicurezza urbana) deve essere perseguita, oltre che facendo uso dei precetti della logica e dell'imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi tutta l'attività amministrativa, con strumenti idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti (tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza urbana), senza eccedere, utilizzando misure non necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, e perciò cercando di incidere sui soggetti privati nella misura strettamente necessaria, provocando così il minor sacrificio possibile dei contrapposti interessi privati.

T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I 10 gennaio 2012 n. 7
La disposizione di cui all'art. 54 t.u.e.l., modificato dall'art. 6 d.l. n. 92 del 2008 (cd. decreto Maroni), conv. in l. n. 125 del 2008, nel momento in cui stabilisce che il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", deve essere interpretata con particolare rigore, al fine di rendere detta disposizione conforme al dettato costituzionale. Il che implica che la materia della sicurezza urbana di cui all'art. 54 t.u.e.l. deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini.

T.A.R. Cagliari (Sardegna) sez. I 03 novembre 2011 n. 1049
Per effetto della sentenza della corte costituzionale del 7 aprile 2011 n. 115, con la quale è stata statuita l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 54 comma 4, d.lg. n. 267 del 18 agosto 2000, è venuto meno il potere del sindaco di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana.

T.A.R. Milano (Lombardia) sez. III 01 agosto 2011 n. 2064
L'ambito di applicazione del potere di ordinanza del sindaco è stato esteso anche alla "sicurezza urbana" e la stessa natura del potere di ordinanza è stata modificata, ammettendosi la possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e dell'eliminazione di gravi pericoli che minaccino tale bene pur in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.

T.A.R. Venezia (Veneto) sez. III  20 luglio 2011 n. 1245
È legittima l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordina ad una struttura di vendita (supermercato) il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in determinati orari (nella specie: dalle ore 18 fino all'orario di chiusura delle attività) e per un determinato periodo di tempo (nella specie: 12 giorni), motivata con riferimento alla circostanza che nei pressi del supermercato è particolarmente diffuso il consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via con fenomeni di disturbo alla sicurezza urbana per i frequenti litigi tra persone in stato di alterazione alcolica e che si sono verificati nei pressi del supermercato frequenti episodi violenti, anche con risse e anche con l'apporto di soggetti che hanno acquistato alcolici nel supermercato stesso: infatti, il Sindaco fa corretta applicazione dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali secondo cui, quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; la limitatezza nel tempo del provvedimento impugnato lo circoscrive proprio in relazione a quelle necessità di ordine pubblico cui fa riferimento l'art. 54 cit.

 T.A.R. Firenze (Toscana) sez. II 05 gennaio 2011 n. 22
In chiave costituzionalmente orientata, la "sicurezza urbana" di cui all'art. 54 comma 4 t.u.e.l. ed al d.m. 5 agosto 2008 deve farsi coincidere con la "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini, e non può essere estesa fino a comprendere quegli strumenti volti all'eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere i centri urbani, ma non sono necessariamente correlati con esigenze di repressione della criminalità: ne deriva che il potere di ordinanza disciplinato dalla disposizione citata può essere esercitato a condizione che la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dalle disposizioni citate non assuma rilevanza solo in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (nella specie, il Tar ha annullato il provvedimento sindacale, adottato ai sensi degli art. 54 commi 4 e 4 bis t.u.e.l. e 2 d.m. 5 agosto 2008, con cui era stato disposto il rilascio e lo sgombero di un "modulo abitativo" di proprietà comunale, assegnato in concessione, a seguito dell'accertata violazione, da parte del concessionario, dell'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio).

T.A.R. Milano (Lombardia) sez. III 06 aprile 2010 n. 981
Non è compatibile con la Carta Costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai Sindaci la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato e in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Tali osservazioni portano a valorizzare il disposto del d.m. 5 agosto 2008, laddove aggancia la difesa della sicurezza pubblica al rispetto di norme (preesistenti) che regolano la vita civile, con la conseguenza che il potere sindacale di ordinanza ex art. 54, d.lg. n. 267 del 2000, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile ed urgente, non può avere valenza « creativa » ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. In altre parole, il potere in questione può essere esercitato qualora la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal d.m. del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica; in tal caso, venendo in gioco interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale, il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell'Interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la minacciano (nel caso di specie, l'ordinanza impugnata con cui veniva disposto di liberare da roulottes, caravan, manufatti e oggetti di qualsiasi tipo l'area di Via Mazzini, era affetta da totale carenza di motivazione e di istruttoria in ordine ai pericoli per l'incolumità pubblica o per la sicurezza urbana che potrebbero derivare dalla violazione di determinate norme igienico-sanitarie e dal Codice della Strada all'interno dell'insediamento della comunità Sinti).

T.A.R. Venezia (Veneto) sez. III 22 marzo 2010 n. 40
In relazione agli art. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97,113, 117 e 118 cost., va sollevata la q.l.c. dell'art. 54 comma 4 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u.e.l.), come modificato dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in l. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti"; per effetto di tale modifica è stata infatti attribuita al sindaco, accanto al tradizionale potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili ed urgenti.

 

Fonti: sito istituzionale Corte costituzionale, Banca Dati De Jure, Banca Dati Leggi d’Italia WKI