Parto anonimo e dichiarazione di nascita (dicembre 2013)

Giurisprudenza. Dichiarazione di nascita

 

 

 

Corte Costituzionale
  • Sentenza n. 7/2013
    Massima n. 36883:
    Reati e pene - Delitto di soppressione di stato - Pena accessoria della perdita della potestà genitoriale - Automatismo legale preclusivo della possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto da parte del giudice - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dell'obbligo di osservanza degli impegni internazionali assunti dall'Italia per la protezione dei minori - Illegittimità costituzionale in parte qua.
    E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 569 cod. pen., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, cod. pen., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Nella fattispecie in questione, la pena accessoria incide su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, di modo che può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano giuridico se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi proprio in funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost, il disposto della norma censurata che, ignorando l'interesse del minore, statuisca la decadenza dalla potestà genitoriale sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà. La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 566, secondo comma, cod. pen., perché la natura del reato in questione - non diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 31 del 2012 in relazione al delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, cod. pen. - non implica un giudizio di necessaria "indegnità" del genitore. L'illegittimità costituzionale deve essere altresì affermata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., ossia sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. Vengono qui in rilievo, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti e del tutto univoci strumenti di carattere pattizio, con i quali la disciplina oggetto di impugnativa viene a porsi in evidente ed insanabile contrasto: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 3); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (art. 6). In tale contesto non sembrano neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^ riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento espressamente afferma che "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano". - Sulla violazione del principio di ragionevolezza nel caso in cui una norma, ignorando l'interesse del minore, statuisca la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, v. la menzionata sent. n. 31 del 2012.
  • Sentenza n. 31/2012
    Massima n. 36092:
    Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale - Preclusione per il giudice di qualsiasi valutazione discrezionale e di bilanciamento circa l'interesse del minore e l'interesse dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva - Automatismo lesivo del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale, " in parte qua " .
    E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Nella fattispecie in questione vengono in rilievo non soltanto l'interesse dello Stato all'esercizio della potestà punitiva nonché l'interesse dell'imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. Orbene, tanto nell'ordinamento internazionale, quanto in quello interno, è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse morale e materiale, che ha assunto carattere di piena centralità ed è considerato preminente. Incidendo su di esso la pronunzia di decadenza, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando l'interesse del minore, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso. La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., il quale, diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l'inidoneità del genitore all'esercizio della potestà genitoriale. È ragionevole, pertanto, affermare che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione della tutela dell'interesse del minore.

 

 

Cassazione Penale

 

 

 

  • N. 26097 del 21 maggio 2013 -  sez. VI
    Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all'ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione "tardiva" o alla formazione di ufficio dell'atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto 'clandestinì, e dopo l'elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita).
    Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 566 com. 2 CORTE COST.,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 31,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 32
    Massime precedenti Vedi: N. 1496 del 1960 Rv. 98730, N. 16040 del 1978 Rv. 140629, N. 833 del 1989 Rv. 181265
    FONTI: Centro elettronico Corte di Cassazione
  • N. 23167 del  7 giugno 2012 - sez. VI
    È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli art. 2, 3, 29, 30 e 117 cost., dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 comma 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
    FONTI: Riv. it. dir. e proc. pen.2012,4,1575(s.m.) (nota di: FERLA)
Cassazione civile

 

 

  • N.  15234 del 18 giugno 2013 - sez. VI
    Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 legge n. 218/1995, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale stato dipende dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Né viola il limite generale dell'ordine pubblico, rilevante in sede di applicazione in Italia di leggi straniere (art. 16 legge n. 218/1995), la mancata previsione, nell'ordinamento ganese, di un termine per denunciare la nascita del figlio. L'ordinamento italiano, infatti, prevede anche la dichiarazione di nascita tardiva (art. 31 d.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile).
    FONTI: Diritto & Giustizia 2013,19 giugno
  • N. 3326 (rv. 514086) del  30 marzo 1998 - Sez. I
    Il tema di adozione, soggetti legittimati ad impugnare, entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione ai sensi dell' art. 26 della l. n. 184 del 1983, il provvedimento dichiarativo dell'adozione stessa sono, in via esclusiva, il p.m., i coniugi adottanti ed il tutore, e non anche i soggetti che si dichiarino genitori dell'adottando per essersi recati dinanzi all'ufficiale dello stato civile allo scopo di rendere tardiva dichiarazione di nascita dopo il precedente abbandono del neonato.
    FONTI: Mass. Giur. It., 1998; Giust. Civ., 1998, I

Principali Fonti di riferimento:
Corte costituzionale

Giustizia amministrativa

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