Organi di garanzia

Garante per l'infanzia

18.07.2016

L’istituzione dei Garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è collegata agli obblighi derivanti dall’attuazione della "Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo di New York" del 1989 e dai successivi "Commenti Generali del Comitato ONU"  sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell’infanzia.

Lo Stato italiano ha adempiuto a tali indicazioni nel 2011 con l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Anche a livello regionale sono state istituite figure di garanzia per le persone di minore età nell'ambito delle azioni di tutela dei diritti e dei processi di ridefinizione dei servizi socio-assistenziali che si sono succeduti dopo l’approvazione delle Legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000).

Il Garante regionale, giunto a conoscenza di presunti abusi e violazioni dei diritti dell’infanzia e adolescenza, può intervenire, anche d’ufficio, presso l’amministrazione regionale, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, gli enti locali, gli erogatori di servizi pubblici e le amministrazioni periferiche dello Stato.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
L’Autorità garante è un organo monocratico che rientra nel panorama delle Autorità indipendenti dal potere politico preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili, di rilievo costituzionale.

European Network of Ombudspersons for Children

The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) is a not-for-profit association of independent children’s rights institutions (ICRIs).