Organi di garanzia

Garanzia statutaria

18.07.2016

La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha radicalmente modificato le potestà statutarie delle Regioni a statuto ordinario.

I nuovi Statuti regionali prevedono organi di garanzia statutaria cui sono affidati funzioni e compiti analoghi a quelli della Corte costituzionale: infatti la funzione principale degli organi di garanzia statutaria consiste nella prerogativa di valutare la compatibilità con lo Statuto delle fonti regionali.

Lo Statuto di ogni singola Regione ne disciplina la costituzione e composizione, i compiti e funzioni, l’elezione.

Dotati di posizione autonoma e indipendente, questi organismi variamente denominati (Consulta, Commissione, Collegio, ecc.), hanno comunque tutti il compito di garantire l’equilibrato esercizio delle funzioni politiche, normative ed amministrative dell’ente regionale.
I modelli d’attuazione sono estremamente diversificati da Regione a Regione e fatti oggetto di ampi dibattiti dottrinari in relazione ad evoluzioni e assestamenti del quadro istituzionale.