Organi di garanzia

Difensore civico

18.07.2016

Il Difensore civico regionale è una figura di garanzia istituita a tutela del cittadino; è un’Autorità pubblica autonoma e indipendente, incaricata di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire il rispetto dei principii di legalità, imparzialità, buona amministrazione, trasparenza, equità.

Il Difensore civico interviene a fronte di un reclamo (ad esempio per ritardi o disservizi), ascolta il cittadino, esamina la documentazione disponibile e interpella l’Ente, che per legge è tenuto a rispondere; dopo avere analizzato la pratica e richiesto i chiarimenti necessari, esprime un parere motivato per chiarire al cittadino l’azione dell’Ente, o per suggerire all’Ente una diversa soluzione.

L’istituzione dei primi Difensori civici nelle regioni italiane risale all’inizio degli anni ’70, adottando  come modello di riferimento l’“ombundsman” svedese.

Attualmente la figura del Difensore civico non è presente in tutte le Regioni e le sue caratteristiche, appaiono spesso differenti nelle diverse realtà, anche perché ogni regione ha legiferato in modo difforme, contribuendo a delineare una realtà disomogenea. Il Difensore civico è previsto in molti Statuti regionali, in alcune regioni è operante in base ad una legge apposita, ma non è organo di garanzia introdotto negli statuti fondativi; in altre ancora la legge istitutiva è stata abrogata senza un nuovo provvedimento in sostituzione.