Riforma delle Province (aprile 2016)

Il percorso della riforma

27.04.2016

L’iter di riordino delle Province nelle Regioni a Statuto ordinario prende l’avvio con l’art. 23 (commi n. 14-21) del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. “Salva Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il provvedimento, tra le diverse misure volte al contenimento della spesa pubblica, dispone una profonda riforma del sistema delle Province: ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Si dispone inoltre la riduzione del numero dei Consiglieri provinciali e la loro elezione indiretta da parte dei Consigli comunali.

 

Il provvedimento viene fatto oggetto di ricorsi per illegittimità costituzionale da parte di diverse Regioni (Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto), ma la Corte Costituzionale, con Decreto del 5 novembre 2012, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza sui ricorsi. Il Presidente della Consulta ritene di non entrare nel merito di una materia ancora in evoluzione.

 

Il 16 maggio 2012 viene presentato il Disegno di Legge, ad iniziativa governativa, Atto Camera n. 5210 "Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell’art. 23, commi 16 e 17, delDecreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214".
Nella seduta del 13 dicembre 2012 la maggioranza dei gruppi, in Commissione Affari costituzionali, decide che non vi siano le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento.

 

La riforma prosegue con il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"(c.d. “Spending review”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che, agli artt. 17 e 18, prevede il riordino delle Province, sulla base di requisiti minimi demo-territoriali, e l’istituzione delle Città metropolitane.

 

Anche sugli artt. 17 e 18 del Decreto-Legge n. 95/2012 alcune Regioni (Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto) presentano ricorso alla Corte Costituzionale.

 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'art. 17, comma 2, del Decreto-Legge 6/7/2012, n. 95vengono determinati i requisiti minimi che le Province devono possedere. E’ prevista una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Km quadrati e una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.

 

Il Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane disegna il nuovo assetto delle Province nelle Regioni a statuto ordinario anche sulla base delle proposte avanzate dalle stesse Regioni. Il procedimento di riordino contiene l’elenco delle Province delle Regioni a statuto ordinario come sarebbero dovute risultare a decorrere dal 1 gennaio 2014: dalle attuali 86 il numero era ridotto a 51, comprese le Città metropolitane istituite a partire dalla medesima data, con contestuale soppressione delle Province del relativo territorio.
(Per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Province ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna si veda la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 92 del 22 ottobre 2012).
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio, in data 10 dicembre 2012 la Commissione Affari Costituzionali del Senato decide di interromperne l’esame.

Con l’art. 1, comma 115, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", l’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto-legge c.d. “Salva Italia”, relative alla riforma delle Province, è sospesa fino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti.  Il processo di riordino delle Province viene pertanto ‘congelato’ e per tutto il 2013 si garantisce la continuità delle funzioni provinciali.

 

Il 19 luglio 2013, (a seguito dei ricorsi delle Regioni) la Corte Costituzionale deposita la Sentenza n. 220, che dichiara l'illegittimità di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis) del Decreto-legge n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”) e degli artt. 17 e 18 del Decreto-legge n. 95/2012 (c.d. “Spending review”), in quanto lo strumento del Decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".

 

Il  20 agosto 2013 viene presentato il Disegno di legge Atto Camera n. 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2013, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2014, approvato definitivamente dalla Camera il 3 aprile 2014 e ora  Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Del Rio).
Le disposizioni contenute nella legge n. 56/2014 hanno superato favorevolmente il vaglio della Consulta che, nellaSentenza n. 50 del 24 marzo 2015, depositata il 26 marzo 2015, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto,Campania  e  Puglia con i quali sono stati impugnati, complessivamente, cinquantotto commi della legge. La Corte Costituzionale, respingendo le diverse censure sollevate dalle Regioni, ha precisato che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della concreta istituzione dello stesso.