Consiglieri

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Art. 30
Prerogative dei Consiglieri

  1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.
  2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
  3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
  4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
  5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Presenze dei Consiglieri - Aprile 2012

Presenze dei Consiglieri - Marzo 2012

Presenze dei Consiglieri - Febbraio 2012

Presenze dei Consiglieri - Gennaio 2012

Presenze dei Consiglieri per l'anno 2011

Documentazione allegata
Azioni sul documento

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